ITALIA 2.0
LEGGE EDITORIALE 2007
Art. 1
(Finalità generali)
1. La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana,
periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio
del pluralismo dell’informazione affermato dall’articolo 21 della
Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati.
2. Tale disciplina mira all’arricchimento della produzione e della
circolazione dei prodotti editoriali, allo sviluppo delle imprese e del
settore editoriale in conformità ai principi della concorrenza e del
pluralismo, al sostegno all’innovazione e all’occupazione, alla
razionalizzazione e alla trasparenza delle provvidenze pubbliche, nel
rispetto dei principi affermati dallo stesso articolo 21 della Costituzione,
delle competenze assegnate alle Regioni dall’articolo 117 della
Costituzione, delle norme comunitarie, della giurisprudenza
costituzionale.
Art. 2
(Definizione del prodotto editoriale)
(Finalità generali)
1. La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana,
periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio
del pluralismo dell’informazione affermato dall’articolo 21 della
Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati.
2. Tale disciplina mira all’arricchimento della produzione e della
circolazione dei prodotti editoriali, allo sviluppo delle imprese e del
settore editoriale in conformità ai principi della concorrenza e del
pluralismo, al sostegno all’innovazione e all’occupazione, alla
razionalizzazione e alla trasparenza delle provvidenze pubbliche, nel
rispetto dei principi affermati dallo stesso articolo 21 della Costituzione,
delle competenze assegnate alle Regioni dall’articolo 117 della
Costituzione, delle norme comunitarie, della giurisprudenza
costituzionale.
Art. 2
(Definizione del prodotto editoriale)
1. Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da
finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento,
che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale
esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola
informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
Art. 5
(Esercizio dell’attività editoriale)
1. Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e
distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta
pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in
forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.
finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento,
che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale
esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola
informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
Art. 5
(Esercizio dell’attività editoriale)
1. Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e
distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta
pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in
forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.
Art. 6
(Registro degli operatori di comunicazione)
1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo
nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale
sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di
cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio
1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che
operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.
NO COMMENT
(via repubblica via punto_informatico)
(Registro degli operatori di comunicazione)
1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo
nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale
sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di
cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio
1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che
operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.
NO COMMENT
(via repubblica via punto_informatico)





1 Comments:
non ci riusciranno. Parola d'ordine:mobilitazione generale con ogni mezzo.
Posta un commento
<< Home